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RIFORMA IORI PER CHI LAVORA IN COMUNITÀ E SERVIZI PER L’INFANZIA

La riforma Iori in sintesi: a chi si applica e a chi no.

La Legge N. 205/2017 anche nota come Riforma o Legge Iori ha istituito la nuova qualifica di educatore professionale socio pedagogico. Rientrano in tale profilo coloro che svolgono mansioni educative ad eccezione delle educatrici ed educatori nei servizi d’infanzia (asili nido 0-3 anni ed assimilati) che la stessa autrice della Legge ha chiarito che sono esclusi dalla riforma.

La nuova qualifica di educatore professionale socio pedagogico si acquisisce conseguendo la laura triennale classe L19 in Scienze dell’educazione oppure per anzianità di servizi alle condizioni del comma 594 della legge citata solo per coloro che sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli stessi ambiti con anzianità di 10 anni oppure siano in servizio da 20 anni.

Perciò la riforma interessa una vasta platea di educatori senza titolo o con titolo ora non più conforme a quello previsto dalla riforma: ad esempio coloro che svolgono la mansione di educatore in comunità con lauree o qualifiche regionali non più valide allo scopo a seguito della riforma (ad es. psicologia, scienza del servizio sociale, sociologia, ecc.) oppure senza laurea o qualifica attinente.

Agevolazioni e considerazioni per gli educatori ed aspiranti tali

Per il periodo transitorio successivo all’entrata in vigore della riforma, la stessa ha previsto due importanti modalità per agevolare coloro che già lavorano nell’ambito senza essere in possesso della laurea richiesta dalla riforma.

La prima disposizione riguarda la conservazione del posto di lavoro. Viene infatti stabilito che dalla riforma in questione non può derivare la risoluzione del contratto di lavoro ne la modifica delle condizioni contrattuali in senso peggiorativo al lavoratore. Leggendo la norma in senso prudenziale si ritiene che la possibilità di continuare a lavorare riguardi esclusivamente il caso di continuazione presso lo stesso datore di lavoro e presso lo stesso posto di lavoro. Perciò si rende consigliabile considerare il caso di trasferimento del lavoratore, ad esempio per motivi personali, in altra città o presso altro datore di lavoro anche ad esempio a seguito di subentro di nuova ditta nell’appalto e simili. Ne deriva la considerazione di usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma sotto descritta, specie se il lavoro di educatore non è un ripiego temporaneo ma è il lavoro scelto per la vita.

La seconda disposizione (valida solo per il periodo transitorio successivo all’entrata in vigore della nuova legge) consente ai lavoratori non in possesso della qualifica di acquisirla mediante la frequenza di un apposito corso universitario intensivo per l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio pedagogico 60 CFU.  Le Università italiane hanno predisposto tali corsi e il panorama dell’offerta sembra poter accontentare tutte le esigenze e tasche. Sono infatti presenti offerte dalle più costose con frequenza solo in aula alle più economiche con frequenza solo online (con esami in aula). Perciò quanti hanno necessità di mettersi in regola e non possono acquisire la laurea hanno la possibilità di iscriversi ad uno dei corsi universitari su indicati. Trattandosi comunque di una scelta personale, si indica che specie in casi simili agli esempi sopra riportati è importante considerare che in futuro non sarà più possibile usufruire di tale opportunità, trattandosi di una misura transitoria, perciò chi fosse interessato è bene che si informi e faccia al più presto la propria scelta.

L’Assistente all’autonomia e alla comunicazione per la disabilità

Da recente contatto con la regione è risultato che anche tale figura come pure l’educatore in servizi alla prima infanzia sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge Iori. La qualifica di assistente all’autonomia e comunicazione per la disabilità riguarda l’assistenza scolastica e domiciliare ad alunni con disabilità sensoriale o altre forme di handicap. Tale qualifica professionale può essere acquisita, da persone con o senza esperienza, frequentando l’apposito corso di qualifica legalmente riconosciuto dell’Associazione Praxis in una delle nostre sedi formative nella regione Marche. La regione  medesima ha previsto l’istituzione di un Elenco professionale abilitante nel quale vengono iscritti coloro che hanno frequentato il corso. La pratica di iscrizione per tutti gli Allievi del corso viene svolta senza costi dall’ente formativo Praxis. Le opportunità di lavoro riguardano l’impiego presso enti pubblici oppure in cooperative sociali titolari dei servizi di assistenza comunali ed è anche previsto il rapporto diretto con le famiglie che  potranno ricevere appositi voucher o contributi pubblici se usufruiscono direttamente dell’assistenza di tale figura qualificata. Il corso prevede lo stage in questo tipo di mansione in ditte convenzionate vicine all’Allievo ed una serie di misure (facoltative gratuite a richiesta dell’Allievo) per l’accompagnamento dell’Allievo nella ricerca del  lavoro come dipendente oppure per l’avvio senza costi e rischi di rapporti di assistenza diretti con le famiglie all’interno di una cooperativa sociale convenzionata con il corso.  Per maggiori informazioni sul corso: fare click qui per visionare la scheda di dettaglio oppure telefonare a 349/0817819 ente formativo accreditato Associazione Praxis

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